Nella Roma antica essi avevano principalmente una funzione civica e generalmente non venivano pagati. La Gallia ebbe il privilegio di fornire alla Roma imperiale un gran numero di avvocati, nutricola causidicorum, così li chiama Giovenale.
Oltre l’advocatus, i soggetti dell’ordine forense erano, secondo il diritto romano:
il giureconsulto: Iuriconsultus (colui che è stato consultato in materia di diritto). Era l’esperto del diritto, cioè il giurista; non teneva le orazioni. Era il soggetto da cui si recavano le parti; il giurista diceva questa frase: “Narrami il fatto e ti darò il diritto” (Da mihi factum dabo tibi jus). Essi godevano di un diritto molto importante, lo Ius Publice Respondendi:cioè le soluzioni da loro date ai quesiti che venivano proposti erano considerate fonte di diritto . Ancora oggi con il termine “giureconsulti” o “giuristi” ci si riferisce gli esperti del diritto, ma il termine è passato a indicare precipuamente i professori universitari delle Facoltà universitarie di giurisprudenza. I più famosi nellaRoma antica furono Paolo, Gaio, Modestino, Papiniano ed Eneo Domizio Ulpiano.
l’oratore: era colui che parlava nel processo, ma era necessaria la presenza del cliens (cliente), il titolare del diritto, dato che l’oratore non godeva della rappresentanza processuale. Inoltre l’oratore assisteva il cliente e non lo rappresentava;
il procuratore: è colui che agisce in nome e per conto di un soggetto, stipulando atti giuridici che vanno a incidere nella sfera giuridica di quel soggetto che gli ha conferito la procura. Questa è una definizione moderna, ma il procuratore era già presente anche a Roma;
l’advocatus: generalmente amico influente dei politici o dei familiari del cliente che si trovavano intorno lui, potendo essere anche più di una persona contemporaneamente.
Medioevo
Le leggi barbare, i capitolari di Carlo Magno e gli altri documenti che seguirono l’invasione, attestano che le funzioni di avvocato, continuarono a essere esercitate da molti d’origine gallica. Quelli che le svolgevano erano ad esempio chiamati advocati, tutores, actores, causidici, clamatores.
Solo nel XIII secolo, con l’avvento di Luigi IX sul trono di Francia, la professione iniziò ad avere una certa disciplina giuridica.
All’epoca, nonostante ci fossero avvocati presso tutti i tribunali, avvocati ufficiali, del parlamento, del prevosto di Parigi, della giustizia delle signorie, ecc. ancora oggi non sono certe le condizioni in base alle quali si potesse essere definito avvocato. Philippe de Rémi ci dice solo che il balivo aveva il diritto di escludere dal suo tribunale gli individui che vi si presentavano senza avere le caratteristiche richieste dall’esercizio dell’avvocatura. Di più, un’ordinanza di Filippo il Bello, del 23 aprile 1299, ci conferma nella convinzione con queste parole: ad patrocinandum excommunicatos non recepiatis.
Gli ecclesiastici furono dapprima i soli avvocati, ma i laici fecero loro ben presto una indubbia concorrenza e finì che molti di loro rinunciarono sempre di più a questa professione, fino al Concilio Lateranense III, che vietò ai preti di esercitare ogni funzione giudiziaria presso i tribunali laici. Filippo il Bello creò in favore degli avvocati un ordine di cavalleria delle leggi, accordando loro tutti i diritti e tutte le distinzioni della cavalleria armata, sostituendo il titolo di maestro a quello di messere e monsignore.
Un editto del 1299 difendeva il diritto di scegliere e vendere i libri degli avvocati.[senza fonte] Diverse ordinanze di Luigi IX di Francia, Filippo III di Francia, Filippo IV di Francia, invitavano gli avvocati alla cortesia, alla veracità, al disinteresse e, alla loro nomina, essi giuravano di osservare queste prescrizioni. Nessun avvocato che si fosse interessato di un affare poteva mai abbandonarlo.
Un’ordinanza di Filippo l’Ardito, pubblicata a Parigi il 23 ottobre 1274, prescriveva agli avvocati di giurare sui santi evangeli, che non si sarebbero presi in carico che cause giuste, e che avrebbero subito abbandonato quelle che avessero scoperto essere malvagie e cattive, ordina inoltre che gli avvocati i quali non avessero prestato questo giuramento, fossero interdetti da ogni attività legata alla loro professione finché non l’avessero fatto. Gli onorari erano fissati da ordinanze e proporzionali all’importanza del processo e all’abilità dell’avvocato, ma non potevano in alcun modo superare la somma di trenta tornesi. In caso di contestazioni decideva il giudice.
Gli avvocati avevano la barba rasa, la capigliatura lunga, che cadeva sulle spalle e sulla fronte. Parlavano coverto, ovvero in gergo stretto tra loro. Il loro modo di abbigliarsi non aveva nulla di particolare.[senza fonte] Quando a seguito di una disputa giudiziaria seguiva un duello, essi accompagnavano sul terreno scelto per la sfida i loro clienti e li aiutavano, sia dando loro consigli, sia unendosi a loro per duellare.
Philippe de Rémi, nel capitolo V del suo libro in cui tratta degli avvocati, ci dà numerose e interessanti notizie su di loro e c’informa, per esempio, che esistevano avvocati patrocinanti e avvocati che potevano solo dare consigli legali ai propri clienti. I primi, che sarebbero poi gli antichi avvocati, portavano una lunga sottana nera ricoperta da un mantello rosso scarlatto, foderato d’ermellino, rigonfio sui lati e trattenuto, sul petto da un grosso fermaglio o da una spilla.[non chiaro]
I secondi avevano sempre la sottana nera, ma vi portavano sopra un mantello bianco, tenevano i capelli tagliati corti e portavano un copricapo. Non erano soltanto nobili, formavano un ordine nel quale venivano scelti i membri dell’amministrazione giudiziaria e del parlamento. Si era ammessi al giuramento, dietro la presentazione di un membro anziano, dopo due esami, uno di capacità, l’altro di moralità, e nell’ordine dopo qualche anno di frequentazione delle udienze in qualità di uditore esterno.
Ciascun avvocato era posto sotto la sorveglianza dei suoi colleghi e dei giudici che avevano su di lui il diritto di rimostranza e che potevano anche decretarne l’espulsione. Gli onorari erano ancora fissi come in precedenza. Fu in questo secolo che gli avvocati misero in vigore, in Francia la legge salica.
La professione era ormai regolamentata, ma ulteriori disposizioni legislative tendevano a perfezionarne la normativa. Nel 1490, sotto Carlo VIII, apparve la prima ordinanza conosciuta che esigeva dall’aspirante avvocato, cinque anni di studio presso un’università e il titolo di laurea in utroque iure (diritto civile e canonico). Nel XIV secolo erano raggruppati in consiliarii, proponentes, advocati novi.
Età moderna e contemporanea
Abraham Lincoln fu un evidente esempio di avvocato che decise di entrare in politica
La figura venne ad essere disciplinata in modo diverso nei vari stati del mondo; in Italia nel corso degli anni è andata progressivamente crescendo una grande inflazione nel numero di avvocati: poco dopo la fine degli anni novanta del XX secolo, quando in Francia esercitavano solo ottomila avvocati sull’intero territorio nazionale, fu l’ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Verde a dire che nella sola provincia di Napoli c’erano più avvocati che Oltralpe.
Quel paragone venne riesumato dal presidente reggente della corte d’Appello di Roma, Claudio Fancelli, che alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2008 per inciso accolla lo sfascio del processo civile e penale all’«abnorme numero di avvocati» presenti nella città di Roma. In quell’occasione Fancelli non fece numeri, ma dichiarò:
« L’ abnorme numero di avvocati iscritti all’ Ordine forense, a Roma tanti quanti l’ intera Francia, può inconsapevolmente determinare il rischio di un incremento del ricorso dei cittadini alla giurisdizione e quindi, stante la carenza strutturale di risorse, un allungamento dei tempi processuali. »