Il testo della norma appena pubblicata sulla G.U. prevede la non punibilità nei reati per i quali è prevista una pena non superiore a 5 anni, ma con importanti eccezioni.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del 18 marzo, il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, che prevede la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. La nuova norma entrerà in vigore il prossimo 2 aprile e prevede modifiche al codice penale ed a quello di procedura penale.

In particolare, il nuovo art. 131 bis c.p. (“esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”), al primo comma, prevede che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, 1° comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

Il decreto legislativo, al successivo 2° comma dell’art. 131 bis c.p., specifica una serie di casi nei quali l’offesa non può comunque essere ritenuta di particolare tenuità e che, conseguentemente, non ricadono nella fattispecie prevista nel primo comma. Per la precisione, questo accade quando “l’autore ha agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”. In sostanza, assieme a tanti altri, continueranno ad essere puniti i reati di maltrattamenti in famiglia, la violazione degli obblighi di assistenza famigliare, il c.d. “stalking, il furto nelle abitazioni o quello con “lo strappo”.

Il terzo ed il quarto comma si occupano, invece, rispettivamente di definire la nozione di “comportamento abituale” e delle “circostanze”, ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma. I successivi articoli 2 e 3 della nuova norma, specificano, invece, tutte le modifiche apportate al codice di rito, compreso l’obbligo per il pubblico ministero -in caso di richiesta di archiviazione per questa fattispecie- di darne avviso ala persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa, con possibilità di presentare opposizione. L’art. 4 del decreto legislativo tratta della serie di modifiche in materia di casellario giudiziale e anagrafe delle sanzioni amministrative, prevedendo l’iscrizione delle sentenze di proscioglimento ai sensi della nuova previsione dell’art. 131-bis del codice penale, come sopra descritta.